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Buonuscita

SERVIZI


Il Fondo Buonuscita eroga le indennità di buonuscita dei dipendenti di Poste Italiane esclusivamente per i periodi di servizio precedenti al 27 febbraio 1998, ossia per i periodi in cui erano dipendenti dell’Ente Poste prima della sua trasformazione in Società per azioni.

A riguardo si indicano qui di seguito i termini di pagamento dell’indennità direttamente correlati alle diverse tipologie di cessazione:

Tipologia di Cessazione Termine di pagamento
Inabilità o decesso in servizio entro 3 mesi dall’evento o dall’invio della documentazione degli eredi
Limite di età non prima del 12° ed entro il 15° mese dalla cessazione
In tutti gli altri casi (esempio dimissioni, risoluzioni consensuali, licenziamento) non prima del 24° ed entro il 27° mese dalla cessazione
Pensione anticipata con quota 100 (art. 23, comma 1, D.L. n. 4/2019) anche se successiva alle cessazioni suindicate non prima del 12° ed entro il 15° mese dal momento in cui avrebbe maturato il diritto a pensione di vecchiaia, se fosse rimasto in servizio
ovvero,

non prima del 24° ed entro il 27° mese dal momento in cui avrebbe maturato il diritto a pensione anticipata (Legge Fornero) se fosse rimasto in servizio